Imposta ipotecaria catastale: come funziona in caso di rinuncia all’eredità?

In questo articolo, si vedrà in che misura l’ imposta ipotecaria catastale si applica o meno in caso di rinuncia eredità. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta in merito nei giorni scorsi. E comporta delle procedure abbastanza complesse da effettuare. Ma prima di tutto, bisogna capire che cosa si intende esattamente per le imposte ipotecarie e catastale. E che cosa implica esattamente l’atto della rinuncia a un’eredità in sede di convocazione. Una volta che si saranno esaminati entrambi gli argomenti, sarà possibile capire le implicazioni di tale rinuncia dal punto di vista dei tributi catastali. Infine, ci sarà un approfondimento sulle varie procedure da effettuare presso l’Agenzia delle Entrate.

L’imposta ipotecaria catastale

L’ imposta ipotecaria catastale consiste in dei tributi dovuti presso i registri immobiliari e nel caso di volture catastali. Ci si fa dunque riferimento a due tipologie di imposte differenti. La prima consta in un tributo di natura indiretta che bisogna pagare ogni volta che si eseguiscono delle formalità nei pubblici registri immobiliari. Tra le formalità, si annoverano le iscrizioni, le annotazioni, le trascrizioni, le cancellazioni e le rinnovazioni. La seconda implica il pagamento di un tributo da versare ogni volta che si esegue una voltura catastale. Con “voltura catastale” si intende una comunicazione presso l’Agenzia delle Entrate in cui si sostiene che il titolare di un diritto su un bene immobile è un’altra persona.

Questo tipo di imposta ipotecaria catastale lo si versa dopo che si effettua una donazione, una successione, una cessione o la costituzione di un’ipoteca. Per la disciplina in materia di imposte di questo tipo, bisogna fare riferimento al Decreto legge numero 347 del 31 ottobre del 1990. Qualunque passività che colpisca l’intero valore immobiliare dichiarato non viene presa in considerazione in sede di calcolo di entrambi i tributi. La loro base imponibile la si commisura all’imponibile che si calcola per l’imposta di registro. Nel caso di un edificio abitativo di proprietà di una persona fisica privata, si spendono 50 euro, a cui si aggiunge un’imposta di registro pari al 2%.

La rinuncia all’eredità

Prima di verificare se e in quale misura la rinuncia all’eredità influisce nel caso di un’ imposta ipotecaria catastale, è bene fare un passo indietro e spiegare meglio che cosa implica tale rinuncia. Trattasi di un’azione con cui la persona che è stata convocata alla presenza del notaio per la cessione dei beni sia mobili che immobili del defunto dichiara di non accettare l’eredità. E di conseguenza, esprime la sua volontà di non voler occupare la posizione giuridica del de cuius. In base all’articolo 467 del codice civile, per la precisione al suo principio di rappresentazione, i figli o i discenti della persona che ha rinunciato al bene possono ereditare al suo posto.

Perché sia considerata valida, la rinuncia si deve effettuare entro una decina di anni dall’apertura della successione. L’articolo 480 del codice civile stabilisce che si tratta dello stesso lasso di tempo che una persona ha per accettare la sua eredità. Non si può rinunciarvi in tre casi. Il primo è quando la persona convocata possiede i beni ereditari senza farne l’inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione. Il secondo è quando lo stesso soggetto non afferma la sua volontà di rinunciare all’eredità entro 40 giorni dall’esecuzione dell’inventario. Il terzo è infine quando il soggetto è stato scoperto a sottrarre oppure a nascondere dei beni che spettavano all’eredità stessa.

Come funziona l’imposta ipotecaria catastale in tal caso?

Che cosa succede in caso di rinuncia all’eredità in seguito alla dichiarazione di successione? L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello numero 677 del 7 ottobre 2021, ha fatto la seguente dichiarazione: è possibile effettuare una nuova dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva e corrispondere le relative imposte, e allo stesso tempo farsi rimborsare le imposte ipotecaria e catastale si sono già pagate. Per dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva si intende una denuncia tramite la quale si rettifica quanto si è scritto nella dichiarazione precedente. Come conseguenza di ciò, non si può procedere ad alcuna integrazione o successione della suddetta dichiarazione. Ma rifarne una ex novo, come se vi si provvedesse per la prima volta.

L’ imposta ipotecaria catastale che nel frattempo si è corrisposta la si può riavere indietro tramite un rimborso. L’unica condizione da rispettare è la presentazione della documentazione necessaria presso la stessa Agenzia delle Entrate. Sia presso una sua sede fisica che tramite la sua piattaforma telematica. In caso di dubbi, all’erede sarà possibile rivolgersi a un commercialista qualificato ed esperto. Questo dovrà aver naturalmente maturato una certa esperienza nei lasciti di natura ereditaria. Per ulteriori approfondimenti su come effettuare una nuova dichiarazione di successione in questo specifico caso, è raccomandabile la lettura dell’articolo 2 del Testo unico numero 346 del 31 ottobre 1990 che riguarda la territorialità dell’imposta ipotecaria e catastale.

La nuova dichiarazione di successione

È bene chiarire che presentare una nuova dichiarazione di successione è consentita in forma fisica solo per le persone fisiche che risiedono all’estero. E che quindi sono impossibilitate alla trasmissione della documentazione in forma telematica. In caso contrario, il sito dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sia il Modulo 04 – Dichiarazione che il suo modello che le istruzioni fascicolo (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/modiistr-dichsucc). Lo stesso modulo è disponibile sia in lingua tedesca che in lingua slovena. Nel caso di compilazione del modello cartaceo, bisogna spedirlo tramite raccomandata. O in alternativa, con un mezzo in cui si riporti la data di spedizione. Nel caso dell’invio telematico, si deve firmare e cifrare il documento per assicurarne l’integrità.

Ulteriori istruzioni per l’ imposta ipotecaria catastale

L’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli utenti la copia semplice della dichiarazione presentata. Essa contiene gli estremi di registrazione, nonché l’indicazione dell’ufficio territoriale di competenza. Oltre a questa, è possibile consultare l’esito della domanda di volture catastali. Si può ottenere e utilizzare una sola volta l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in forma telematica. Il documento è in formato .pdf stampabile. Inoltre, contiene un contrassegno, un Codice di Verifica del Documento e un codice identificativo del documento. Così si può essere sicuri della sua originalità e integrità. Dopo la sua stampa, lo si può presentare presso le banche per svincolare i rapporti intestati al defunto.

Foto: Progedil 90