Superbonus 110%: quali sono i limiti di spesa?
Una domanda molto frequente, a proposito del Superbonus 110% compreso nell’articolo 119 del Decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020 (ovvero il Decreto Rilancio), che contiene delle misure che riguardano la salute, l’economia e il sostegno al lavoro, oltre che le politiche legate all’emergenza COVID-19, è la seguente: quali sono i limiti di spesa previsti sia per gli interventi trainanti che per quelli trainati? Non solo si risponderà a questa specifica domanda. Ma si spiegherà anche la natura di queste due tipologie di lavori, oltre che del Superbonus stesso. Infine, si farà chiarezza sui requisiti e sulle scadenze, che sono cambiate nel corso del tempo (fonti: Lavori Pubblici e Altalex).
Cos’è il Superbonus 110%?
Il Superbonus 110% è una misura atta all’incentivazione dei lavori che hanno come scopo quello di rendere le abitazioni più sicure ed efficienti. Per la precisione, è una detrazione appunto del 110% destinata a chi intende sostenere delle spese destinate a interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, di isolamento termico e di riduzione del rischio sismico sia nelle abitazioni singole che nei condomini. Questo significa che è possibile effettuare i suddetti interventi anche senza effettivamente spendere nulla. Naturalmente, questo non è un esito così scontato. Infatti, ci sono dei requisiti specifici da rispettare per poter usufruire del Superbonus (fonte: sito del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Chi può richiedere il Superbonus 110%? Le persone fisiche che intendano intervenire sugli edifici presso cui ha sede la loro attività, gli immobili indipendenti con accesso autonomo, i condomini, gli edifici unifamiliari, le case popolari (Istituto Autonomo Case Popolari), gli istituti autonomi e le cooperative di abitazione con proprietà non condivisa. Gli interventi per cui è possibile richiedere il Superbonus comprendono, ma non si limitano, a quelli effettuati sui beni immobili assegnati alle organizzazioni non a scopo di lucro, alle associazioni di volontariato, agli enti che si occupano di promozione sociale e infine alle associazioni sportive dilettantistiche (ma in questo caso, si parla dei locali adibiti alla funzione di spogliatoi).
I lavori trainanti e trainati
La norma che riguarda il Superbonus 110% prevede due tipi di intervento: quelli trainanti e quelli trainati. I primi sono quelli che hanno diretto accesso a questa agevolazione. I secondi sono invece quelli che vi hanno accesso solamente se vengono effettuati insieme a quelli del primo tipo. Gli interventi trainanti includono quelli che aumentano l’efficienza energetica delle unità immobiliari (per fare due esempi, la coibentazione delle pareti e l’installazione di pannelli solari), quelli per facilitare l’isolamento termico e l’adeguamento sismico e quelli per cui è prevista l’installazione di un impianto di micro cogenerazione, ovvero di un impianto di cogenerazione che abbia una potenza inferiore ai 50 kW (fonte: Lavori Pubblici).
Gli interventi trainati sono, per fare un esempio, l’installazione di impianti solari di tipo fotovoltaico. Ci sono quelli “grid connected”, quelli cosiddetti “stand alone”, quelli con accumulo di energia elettrica immagazzinata che sono collegati alla rete elettrica nazionale e quelli con accumulo di energia elettrica immagazzinata per prevenire i casi di blackout. A seguire, ci sono le infrastrutture per la ricarica dei veicoli con alimentazione elettrica come le colonnine elettriche. Alla fine, ci sono gli interventi di efficientamento energetico. Tra questi, si menziona la sostituzione dei vecchi climatizzatori e degli infissi e delle finestre (fonti: Prosapio Patrick Service, sito di Casa Portale e sito dello Studio Ceriani Angelo – Commercialista e Revisore Legale).
I limiti
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti limiti di spesa per usufruire del Superbonus 110%. Per i lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, nonché di acquisto e posa in opera di micro cogeneratori, la detrazione massima prevista è di 100.000 euro. Riguardo agli interventi il cui fine è di eliminare le barriere architettoniche, si parla di 96.000 euro. Per gli interventi sui tetti, pavimenti, finestre e pareti di edifici esistenti, così come l’installazione di schermature solari e di pannelli solari per produrre acqua calda, la somma è di 60.000 euro. A proposito degli interventi che garantiscono l’isolamento termico, invece, la somma varia da 30.000 a 50.000 euro (fonte: sito dell’Agenzia delle Entrate).
Per quanto riguardano gli interventi concernenti l’installazione degli impianti solari fotovoltaici, il massimo detraibile grazie al Superbonus 110% è di 48.000 euro. Per l’acquisto o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, 30.000 euro. Lo stesso limite è applicato per i lavori effettuati sia sugli edifici residenziali monofamiliari che su qualunque edificio residenziale all’interno di edifici plurifamiliari. Per intervenire sulle parti comuni degli edifici residenziali in condominio, è previsto un limite massimo che va dai 15.000 euro ai 20.000 euro. Dal 16 ottobre 2020, ci si può aspettare una detrazione massima di 20.000 per i dispositivi multimediali che controllano gli impianti di riscaldamento, idraulici e quant’altro delle proprie abitazioni a distanza (fonte: sito dell’Agenzia delle Entrate).
Le scadenze
Prima di concludere questo articolo, è bene ricordare le scadenze relative al Superbonus 110%. Si è parlato di una scadenza spostata alla data del 31 dicembre 2023. Ma questo solamente a patto che alla data del 30 giugno 2023 si sia raggiunto il 60% degli interventi complessivi. Riguardo agli interventi che vengono effettuati dai privati sugli edifici composti dalle due alle quattro unità immobiliari, è prevista una proroga. Di conseguenza, la scadenza è il 30 giugno 2022. Se il 60% dei lavori è stato realizzato entro il suddetto 30 giugno, allora il termine può slittare di sei mesi. Questo significa che il termine ultimo sarà il 31 dicembre 2022 (fonte: Idealista).
Superbonus 110%: ultime notizie
Le ultime novità che riguardano questa misura sono le seguenti. Per cominciare, non ci saranno sanatorie in caso di abusi edilizi. Inoltre, il Superbonus non vale per gli interventi sugli edifici di categoria F/3. In secondo luogo, per alcune tipologie d’intervento si può presentare solo la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Infine, per richiedere il Superbonus, è stato istituito lo Spid con delega per gli utenti più anziani. In aggiunta, l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile non sarà più richiesta. Tuttavia, si dice già che le semplificazioni potrebbero rendere i progetti più “rigidi”. Oppure far sì che i cantieri vengano contestati, con conseguenti ordini di blocco (fonti: Lavori Pubblici, Casaeclima, Idealista e IlSole24Ore).