Modifiche interne alla casa: quali regole seguire?
Devi attuare delle modifiche interne alla casa? Devi sapere che, mentre alcuni lavori possono tranquillamente essere effettuati senza autorizzazione, altre tipologie d’intervento richiedono una specifica comunicazione alle autorità competenti. In questo articolo, illustreremo più nel dettaglio quali sono le modifiche libere e quali necessitano di specifica autorizzazione.
Le modifiche interne casa libere: quali sono?
In linea generale, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nella cosiddetta “edilizia libera”: non ci sarà bisogno di richiedere nessuna particolare autorizzazione per poter effettuare i lavori.
Controintuitivamente, i lavori di manutenzione ordinaria possono essere interventi anche piuttosto pesanti: oltre alle tinteggiature sia interne che esterne, rientrano in questa categoria anche le sostituzioni delle pavimentazioni, purché siano senza innovazioni, e il rifacimento degli intonaci. Sono inoltri inclusi nell’edilizia libera anche i lavori di riparazione degli impianti di qualsiasi tipo. È importante notare che anche i lavori relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche sono configurabili come edilizia libera, purché tali rifacimenti o installazioni non vadano ad alterare in maniera permanente la struttura dell’edificio.
Attenzione: alcuni Comuni possono richiedere al cittadino la CIL, o Comunicazione d’Inizio Lavori, anche per alcune tipologie di opere classificate come edilizia libera. Per questa ragione, è sempre meglio informarsi preventivamente presso il Comune in cui è sito l’immobile.
I lavori di manutenzione straordinaria: cosa fare?
Tutte le opere edili che non rientrano nell’elenco delle opere linkato qui sopra sono da considerarsi lavori di manutenzione straordinaria. Più in particolare, si definiscono lavori di manutenzione straordinaria quelle opere che vanno a modificare la struttura della casa: può trattarsi dell’installazione di una nuova canna fumaria o della predisposizione per un nuovo allacciamento fognario per ricavare un secondo bagno, così come dell’installazione di una nuova parete in cartongesso o della modifica della disposizione di porte e finestre, ma anche di lavori più consistenti come il consolidamento di travi e muri portanti.
Naturalmente, l’installazione di una parete divisoria in cartongesso è molto diversa da un intervento di consolidamento di un muro portante, o da una radicale (e permanente) modifica strutturale dell’abitazione. Per questa ragione, la legge prevede una netta suddivisione tra lavori di manutenzione straordinaria “leggeri” e “pesanti”.
La manutenzione straordinaria leggera: quali obblighi adempiere?
Gli interventi di manutenzione straordinaria leggera modificano, in maniera reversibile, la struttura dell’abitazione. Come accennavamo, nella manutenzione straordinaria leggera rientrano i nuovi allacciamenti idrici e fognari; il rifacimento o l’innovazione degli impianti di qualsiasi tipo, l’installazione di una nuova canna fumaria ma anche l’applicazione di controsoffittature o pareti divisorie in cartongesso.
Per poter effettuare a regola d’arte questi lavori, è obbligatorio presentare presso il Comune in cui è sito l’immobile la Cila, ossia “Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata”. Una volta presentata la documentazione richiesta, il cittadino non dovrà adempiere ad altri obblighi, e potrà partire con i lavori.
È importante sottolineare che la compilazione della Cila richiede l’intervento di un professionista, che sia un geometra, un architetto o un ingegnere. Il professionista, oltre a compilare la documentazione, dovrà dichiarare la conformità dei lavori alle norme vigenti.
La manutenzione straordinaria pesante: quali sono gli obblighi?
Nella categoria “manutenzione straordinaria pesante” rientrano tutti quegli interventi più corposi per il rifacimento o il consolidamento strutturale dell’abitazione. Parliamo, ad esempio, del consolidamento delle fondamenta; ma anche del rifacimento di tetti e solai, o del consolidamento dei muri portanti.
Per poter effettuare questi lavori, una figura professionale specializzata dovrà assumere il ruolo di “direttore dei lavori”. Anche in questo caso, si tratterà di un geometra, di un architetto o un ingegnere. Oltre a dirigere i lavori, il professionista si occuperà di redigere la Scia, Segnalazione Certificata d’Inizio Attività. La segnalazione – con tutta la documentazione richiesta, inclusa la dichiarazione di conformità secondo le normative vigenti – dovrà essere inoltrata al Comune presso cui è sito l’immobile; il Comune stesso, entro 30 giorni, dovrà accertare la conformità della domanda. Dopo 30 giorni (naturalmente, senza che sia stata rigettata la domanda) i lavori potranno finalmente iniziare.
Al termine dei lavori dovrà essere inoltrata al Comune una specifica comunicazione; inoltre, dovranno essere comunicati anche i risultati del collaudo. In alcuni casi dovrà essere coinvolto anche il Genio Civile; ad ogni modo, affidandosi ad un professionista competente, la parte burocratica potrà essere risolta efficacemente, senza rischi e senza errori.
Quando va richiesto il permesso di costruire?
Il permesso di costruire va richiesto al Comune presso è cui sito l’immobile solo nel caso in cui i lavori di ristrutturazione prevedano una modificazione della volumetria dell’edificio. Il permesso di costruire deve, però, essere richiesto anche in altre casistiche: per esempio quando si desidera collegare due edifici pre esistenti, oppure quando si vorranno modificare la sagoma o le volumetrie (anche interne) di edifici sottoposti a particolari vincoli.
Il permesso di costruire dovrà, ancora una volta, essere inoltrato alle autorità competenti da un professionista specializzato. Nel caso del permesso di costruire i tempi d’attesa sono più lunghi rispetto alle autorizzazioni illustrate qui sopra: si potrà attendere oltre 60 giorni prima di ottenere il proprio permesso; in alcuni casi particolari, l’autorizzazione a costruire potrebbe anche non essere rilasciata.
Ancora dubbi?
In effetti, la disciplina legislativa in materia è piuttosto complicata: non è sempre semplicissimo capire quali modifiche interne casa possono essere effettuate liberamente, e quali richiedono invece un particolare permesso, che sia Cil, Cila o Scia, o perfino permesso di costruire.
A complicare il quadro interviene anche il relativo lassismo di alcuni Comuni italiani: in particolare nei piccoli centri, è possibile che gli impiegati rassicurino chi desidera effettuare dei lavori dichiarando che non è necessaria nessuna documentazione… Sbagliando; e il proprietario di casa si troverà, poi, a dover fare i conti con un’accusa di abuso edilizio.
Per questo motivo, a meno che le modifiche interne alla casa non siano chiaramente riportate come libere sulle tabelle ministeriali, consigliamo di rivolgersi sempre a un geometra o a un altro professionista competente prima dell’inizio dei lavori: in questo modo potrai avere la certezza di adempiere alla perfezione a tutti i requisiti statali, regionali e comunali relativi alle ristrutturazioni, evitandoti problemi futuri.