Sismabonus: chi ne ha diritto e come funziona la richiesta

Il cosiddetto sismabonus rientra all’interno del Superbonus, ma andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta in generale. Infatti il Decreto rilancio include i Superbonus che prevede, facendo riferimento alle spese sostenute, a partire dalla data del 1luglio 2020 fino a fine anno, cioè fino alla giornata di venerdì 31 dicembre 2021, per ogni genere d’intervento di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge. n. 63/2013, l’aliquota che spetta dalle detrazioni venga aumentata per una percentuale pari al 110% delle spese sostenute in merito. Tramite la diffusione della circolare n. 24/E dell’8/8/2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ai più chiarimenti in merito alle novità in corso.

Cosa rientra effettivamente nel Sismabonus?

Possiamo quindi tranquillamente dire che, in questo particolare caso, il legislatore ha voluto apportare un aumento decisamente importante, pari a una quota percentuale del 110%, sull’aliquota di determinate tipologie di detrazioni che sono già esistenti. Tutto questo è stato deciso per permetter di affrontare al meglio delle spese sostenute in un periodo specifico. Ovviamente, come è giusto che sia, sono stati posti dei limiti e delle regolamentazioni a tali disposizioni. A questo punto non ci resta che andare a esaminare questi limiti per sapere cosa effettivamente rientra all’interno del Sismabonus, a chi spetta questo particolare bonus, quali sono gli interventi che non possono essere inclusi, le sanzioni applicate nei confronti di chi dichiara il falso e i benefici economici.

Quindi, cosa rientra nella norma del Sismabonus? Possiamo subito vedere come questa aliquota possa essere applicata in due casi. Il primo caso include tutti i tipi d’intervento di riqualificazione antisismica per quanto riguarda unità immobiliari di tipo singolo o sulle parti in comune negli edifici, secondo quanto riporta il D.L. n. 63/2013 nel suo art. 16 e nei commi da 1-bis a 1-sexies. 1. Il secondo caso, regolato dall’art. 16, co. 1-septies del D.L. n. 63/2013, si applica invece in merito all’acquisto d’immobili antisismici. Facciamo notare che la detrazione con aliquota spetta anche agli interventi mirati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini sismici. Qui però l’intervento deve essere eseguito in maniera congiunta con uno degli interventi di riduzione del rischio sismico.

A chi spetta e cosa è escluso dal Sismabonus

A chi spetta il Sismabonus? Possono farne richiesta, a condizione diverse, tutti i soggetti che rientrano nella seguente lista: associazioni e società sportive, iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c; alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a di volontariato, alle associazioni di promozione sociale iscritte in precisi registri; alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa; agli Istituti Autonomi Case Popolari e agli enti che hanno le medesime finalità; alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni; ai condomini. Ricordiamo infine che per quanto riguarda i soggetti passivi IRES questa detrazione vale esclusivamente per quanto riguardo le spese sostenute in merito a interventi realizzati sulle parti comuni.

Dopo aver passato in rassegna l’elenco dei soggetti che possono farne richiesta andiamo a vedere ora quali sono gli interventi che non possono essere inclusi nel Sismabonus. Precisiamo fin da ora che sono stati esclusi tutti gli interventi effettuati su unità immobiliari rientranti nella categoria A/1 del catasto, cioè le abitazioni considerate di tipo signorile; nella categoria A/8 le abitazioni catalogate come ville e in quella A/9, categoria che comprende invece i palazzi storici/artistici e i castelli. Sono esclusi anche gli immobili che si trovano in zona sismica 4. Ai fini di questa detrazione pari al 110% non viene richiesta nessuna variazione della classe di rischio, si ricorda però che gli interventi devono essere di tipo migliorativo per quanto riguarda il rischio sismico.

Ulteriori benefici del Sismabonus

Il Sismabonus prevede altri benefici, come ad esempio: la cessione del credito d’imposta che può essere di pari ammontare e il c.d. di sconto in fattura. Per il credito d’imposta è prevista la facoltà di cessione successiva ad altri soggetti, questi possono essere intermediari finanziari e istituti di credito. In merito al c.d. sconto in fattura, questo è un contributo che può risultare come uno sconto sul corrispettivo dovuto. Il suo importo può arrivare a essere equivalente al corrispettivo stesso. Ricordiamo che tutte le modalità riguardanti l’effettivo esercizio di questa opzione devono essere effettuate in via telematica come già definito dal Provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nella data del 8 agosto del 2020.

Vogliamo inoltre soffermarci un attimo su una ulteriore possibilità prevista dalla normativa regolante il Sismabonus presente nel Superbonus attualmente in vigore. Quindi, nel già citato caso riguardante la cessione del credito di imposta ad imprese di tipo assicurativo e di contestuale stipula di una polizza destinata a coprire il rischio di eventi calamitosi, questa detrazione dei premi assicurativi aventi per l’appunto come loro oggetto il rischio di eventi calamitosi che sono stipulate relativamente a unità immobiliari destinate ad esclusivo uso abitativo, spettante ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. f-bis del TUIR, spetta invece una quota calcolabile nella misura massima del 90% contrariamente alla quota del 19% prevista da questa disposizione.

Quali sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli?

Il soggetto rilasciante attestazioni o asseverazioni non veritiere va a incorrere in una sanzione di tipo amministrativo che può variare dai 2.000 ai 15.000 Euro. L’organo competente che vigila sul rispetto della disposizione in parola, in questo caso specifico, è i l Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, se, da un lato, vi sono tra le spese detraibili quelle sostenute proprio per il rilascio di queste asseverazioni, tra cui il necessario visto di conformità, ma anche le spese effettuare per acquistare i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse il legislatore ha stabilito, dall’altro lato, come espressa ipotesi per la decadenza dal beneficio, sussiste la non veridicità di queste asseverazioni o delle attestazioni.

Benefici economico fiscali del Sismabonus: cosa fare?

Riportiamo infine, qui di seguito, i passaggi fondamentali utili per riuscire ad avere questa particolare detrazione fiscale. La procedura dovrebbe iniziare con l’individuazione degli immobili che devono essere oggetto di tutti gli interventi di riqualificazione sismica per essere quindi considerati agevolabili. Ai fini dell’ottenimento del Sismabonus il legislatore ha stabilito un criterio doppio utile per l’individuare gli immobili che possono diventare oggetto degli interventi che li rendano agevolabili e questo duplice criterio prevede che: – l’immobile interessato deve essere adibito a uso abitativo o ad attività produttiva – le unità immobiliari che possono essere inserite nella richiesta di detrazione del Sismabonus sono quelle ritenuto ad alta pericolosità sismica per via della loro ragione d’essere in ubicazione geografica.