Tutte le FAQ sul superbonus 110%

Nonostante siano già iniziati alcuni lavori, i dubbi sulle regole e l’applicazione pratica della normativa che regolamenta i bonus fiscali sui lavori edili contenuti nel DL Rilancio sono ancora tantissimi. Non sono pochi, infatti, gli operatori del settore, i proprietari e le imprese che hanno deciso di attendere l’uscita di qualche informazione in più per evitare di pagare molto cara un’eventuale disattenzione.

Per rispondere alle domande della platea di eventuali fruitori, l’enea, l’Agenzia delle Entrate e il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) hanno pubblicato una serie di FAQ, che continuano ad aggiornare, sui propri siti.

L’ intento di questo articolo è di indicare dove poter trovare le risposte alle proprie perplessità ordinando le FAQ più rilevanti di cui sintetizziamo il contenuto.

  • Faq 110%: i siti di riferimento
  • Il quadro normativo completo
  • Le detrazioni
  • I soggetti ammessi
  • Tipologia di interventi
  • Requisiti
  • Spese ammissibili
  • Opzioni alternative
  • Controlli

Faq 110%: i siti di riferimento

Per colmare l’incertezza che si sta delineando attorno ad un incentivo fiscale di tale importanza, sono diversi gli enti che si sono messi a disposizione di imprese e cittadini per fornire chiarimenti all’ enunciazione legislative in materia, caratterizzate come al solito da un ampio margine interpretativo. Ecco dunque i siti principali sui quali cercare risposte e certezze:

  • FAQ del Ministero dell’Economia e Finanzesegretario Villarosa (ultimo aggiornamento 27 ottobre 2020) http://www.fincoweb.org/wp-content/uploads/2020/09/faq-superbonus-villarosa-mef.pdf
  • FAQ ENEA https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/50-superbonus/450-faq-superbonus-110.html
  • FAQ del Ministero dell’Economia e Finanzehttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

Il quadro normativo completo

Una delle domande che ricorrono più frequentemente è se il quadro normativo sia o meno completo. La legge numero 126 del 13 ottobre 2020 che ha convertito il decreto legge numero 104 /2020 ha completato il riferimento normativo in questione. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia nella guida al superbonus 110%, nella circolare del 8 agosto 2020 numero 24/e quella del 8 agosto 2020 numero 28 38 47 e nel provvedimento emanato direttamente dal Direttore dell’Agenzia il 12 ottobre 2020 prot. 326047

Le detrazioni

Il comma 1 dell’articolo 119 del DL rilancio si riferisce espressamente alla detrazione fiscale del 110% relativa alle spese sostenute per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico di un immobile. Il lasso di tempo entro il quale devono essere fatte le spese va dal1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma già si vocifera di una successiva proroga. I lavori possono essere stati avviati prima della data indicata come inizio del assoggettamento al beneficio, quindi prima del 1 luglio 2020, ma il pagamento, effettuato tramite bonifico parlante, deve essere successivo a questa data.

I soggetti ammessi

Nelle specifiche dei soggetti ammessi si annoverano gli inquilini previo il consenso del proprietario dell’ immobile, l’usufruttuario, il comodatario e i conviventi del titolare del diritto. Il superbonus al 110% non è invece previsto per i cosiddetti beni relativi all’impresa o per quelli strumentali per l’esercizio professioni o arti, così come per gli immobili con accatastamento A1. L’incentivo può invece essere richiesto per le seconde e terze case.

Tipologia di interventi

Il decreto prevede alcuni interventi, definiti interventi trainanti, che accedono direttamente al bonus ed altri invece, detti interventi trainati, che accedono alla detrazione quando vengono effettuati in modo congiunto a quelli trainanti. Gli interventi trainanti sono:

  • l’isolamento termico delle superfici con un incidenza superiore al 25%
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • l’adozione di misure antisismiche

Gli interventi trainati sono:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari
  • schermature solari
  • installazione di micro-cogeneratori in sostituzione dei vecchi impianti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • la cessione alla GSE dell’energia non autoconsumata

Requisiti

Diversi requisiti sono previsti per quanto riguarda gli interventi trainanti come ad esempio nel caso dell’isolamento termico dove viene convenuto come necessario l’utilizzo di un materiale isolante che rispetti determinati criteri ambientali. Per quanto riguarda invece il miglioramento energetico, è necessario fare un salto di almeno due classi. Inoltre, è obbligatorio redigere l’APE (attestato di prestazione energetica) sia prima che dopo i lavori.

Spese ammissibili

Tra le spese ammissibili si annoverano anche i progetti, la produzione dell’attestato APE, i visti di conformità e le relazioni dei tecnici abilitati. L’articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico promulgato il 6 agosto 2020 definisce in maniera chiara e precisa tutte le spese che concorrono alle detrazioni ammissibili.

Opzioni alternative

La vera novità del superbonus 110% consiste nelle alternative per recuperare l’importo speso. Oltre alla possibilità di ottenere la detrazione in 5 anni mediante la compensazione del pagamento delle imposte, si può scegliere se richiedere lo sconto in fattura o cedere il proprio credito di imposta ad altri soggetti, tra cui intermediari finanziari e istituti di credito. La legge non può obbligare il fornitore ad accettare lo sconto in fattura. On-line è già possibile trovare diversi Marketplace dove cedere e acquistare i crediti in questione. Stessa cosa stanno facendo le banche e alcune compagnie di assicurazione.

Controlli

I controlli sono appannaggio dell’Agenzia delle Entrate la quale deve accertare la totale corrispondenza con i parametri richiesti. Nel caso fossero accettate delle mancanze, anche solo parziali, l’ente provvede all’immediato recupero dell’importo della detrazione, sanzionato con una maggiorazione e al quali si vanno a sommare gli interessi maturati nel frattempo. A rispondere di queste mancanze sono i soggetti che hanno beneficiato della detrazione, a meno che non venga dimostrata una responsabilità in solido dei fornitori.

La notifica della mancanza dei presupposti deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione. Il termine si estende a 8 anni per chi ha utilizzato l’opzione della cessione del credito. Anche la presenza di abusi edilizia porta all’eliminazione dl beneficio e al recupero della detrazione.