Emergenza coronavirus e credito di imposta per chi ha un negozio o un locale in affito: ecco come funziona

Emergenza coronavirus e credito di imposta per chi ha un negozio o un locale in affitto: ecco come funziona.

L’agevolazione è erogata in favore di botteghe e negozi chiusi a causa della pandemia: il MEF chiarisce il campo di applicazione includendo anche le associazioni culturali con partita IVA . Ci si aspetta un estensione di platea dei beneficiari nel futuro decreto di aprile.

L’articolo 65 del Decreto Cura Italia prevede un’agevolazione in favore di negozianti, artigiani, commercianti ecc. che hanno dovuto chiudere la loro attività a causa del lockdown imposto. L’aiuto, previsto esclusivamente per il mese di marzo, è relativo al canone di locazione commerciale e viene erogato sotto forma di credito di imposta. La percentuale che si può detrarre equivale al 60% della rata dell’ affitto. Ovviamente, la norma specifica che non possono usufruire di tale beneficio tutti coloro che, avendo un’attività definita essenziale ( ad esempio coloro che trattano gli alimentari), non hanno subito la chiusura forzosa. E’ ben specificato inoltre, che il privilegio è riservato  alle locazioni commerciali di categoria C1 e non può in nessun modo essere esteso alle locazioni residenziali di coloro che, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro.

Per comprendere come ottenere la compensazione del credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha redatto una circolare apposita, nella quale viene spiegato il procedimento che fornisce l’istituzione del codice da inserire direttamente nel modello F24. Con la circolare 8E del 3 aprile, la stessa agenzia ha fornito altre istruzioni relativa l’applicazione del bonus in questione.

Cerchiamo di fare chiarezza  sull’articolo 65 del Cura Italia analizzando in dettaglio i seguenti punti:

  • Cos’è il bonus affitti commerciali
  • Chi ha diritto a tale agevolazione
  • Cos’è il Codice Tributo Compensazione
  • La clausola vincolante : pagamento del canone effettuato
  • Il coronavirus e la sospensione degli sfratti
  • La proroga per aprile: cosa ci si aspetta?

Cos’è il bonus affitti commerciali

Il bonus affitti, relativo al mese di marzo, è un’agevolazione dedicata esclusivamente agli artigiani e ai negozianti che sono stati costretti a chiudere l’attività per arginare il contagio di COVID-19. Ricordiamo infatti che il dpcm emanato l’ 11 marzo 2020 ed i successivi provvedimenti istituiti dal Governo, hanno imposto una chiusura forzata alla gran parte di botteghe e negozi che, abbassando le serrande, stanno subendo ingenti ripercussioni economiche. Il beneficio destinato a questa categoria non è un sussidio economico ma è erogato sotto forma di una riduzione del credito di imposta. Si tratta dunque di uno “sconto” sui tributi dovuti e da versare.

Chi ha diritto a tale agevolazione

L’aiuto è riservato a tutti coloro che pagano un canone di locazione per gli immobili di categoria catastale C1, ossia botteghe e negozi. Attenzione però, l’agevolazione non è concessa agli esercenti delle attività che sono state considerate essenziali, inserite all’interno degli allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020, poiché queste hanno avuto la possibilità di restare aperte e continuare a lavorare. Nei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, parecchie perplessità sono state suscitate dalla specificazione che a tale agevolazione possono accedere anche le associazioni culturali o di promozione culturale, purché dotate di partita IVA. Sono infatti così rimasti fuori dalla tutela tantissimi soggetti come ad esempio i professionisti.

Cos’è il Codice Tributo Compensazione

Per ottenere la riduzione di imposta è necessario inserire all’interno del modello F24 un codice tributo. Questo è stato specificato nella circolare 13/E del 20 marzo 2020 , pubblicato dall’Agenzia delle Entrate,  identificandolo con il numero 6914. Gli aventi diritto devono dunque copiare il numero ed inserirlo nell’apposita sezione.

La clausola vincolante : pagamento del canone effettuato

Un’ulteriore precisazione emanata dall’Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2020 ha specificato che la riduzione del credito di imposta si può ottenere solo dopo il comprovato ed effettivo pagamento dell’affitto. Questo significa che il bonus non potrà essere richiesto ed utilizzato se prima non si sarà pagato il canone di locazione commerciale dovuto per il mese di marzo. La finalità della norma è infatti quella di compensare il costo sostenuto per il canone, limitando così la perdita. Per essere coerenti con tale finalità è quindi necessario che l’affitto sia stato pagato.

Il coronavirus e la sospensione degli sfratti

Abbiamo già detto che questa riduzione del credito di imposta si riferisce soltanto alle locazioni di locali commerciali. Per agevolare i cittadini che si trovano a dover pagare anche il canone della locazione residenziale, il Governo ha imperato la sospensione degli sfratti. Con tale provvedimento si punta a evitare che, nonostante le situazioni di morosità e di mancato pagamento, nessuno resti senza abitazione durante la pandemia. Sono sospesi, quindi, i provvedimenti esecutivi di sfratto ma solo fino al 30 giugno 2020. La norma, che fa sempre parte del Decreto Cura Italia nella sezione affitti, specifica che ad essere momentaneamente interrotti saranno solo le esecuzioni forzate, non potendo ricorrere quindi all’ufficiale giudiziario per intimare lo sgombero dell’immobile. Questo provvedimento infatti non cancella le morosità ma rinvia gli allontanamenti forzati al 1 luglio 2020.

Le associazioni culturali con partita IVA

Riassumendo possiamo dire che il bonus affitti in questo momento presenta le seguenti caratteristiche:

  • si applica esclusivamente ai locali di categoria catastale C1;
  • è relativo solo al mese di marzo 2020;
  • non può essere richiesto dagli esercenti con partita IVA di attività essenziali, quindi non chiuse forzatamente.

Il lockdown del Governo è imposto però fino al 3 maggio, di conseguenza le serrande di tali attività resteranno chiuse per tutto il mese di aprile. Sembra ovvio, quindi, che il provvedimento si estenderà per tutto il periodo offrendo una riduzione del credito di imposta anche per l’affitto di aprile. Si vocifera anche di un’estensione circa la platea dei beneficiari, includendo fra questi anche le attività diverse da botteghe e negozi. Inoltre, si è ipotizzato di proporre una sospensione dei rapporti contrattuali che, all’atto pratico, permetterebbe interrompere il pagamento dell’affitto per il periodo relativo alla chiusura.