Come intervenire in una procedura esecutiva immobiliare: requisiti e procedure
Se vanti un credito nei confronti di un debitore, e un altro creditore ha già iniziato una procedura esecutiva immobiliare nei suoi confronti, puoi ancora intervenire.
Le procedure esecutive espropriative sono particolari strumenti che permettono di realizzare in modo “forzoso” i diritti dei creditori, ovvero di coloro i quali sono titolari di una pretesa che ha per oggetto una somma di denaro, per effetto di un contratto o di un provvedimento del giudice.
Una delle regole fondamentali del nostro ordinamento è che tutti i creditori hanno il diritto di soddisfare il proprio credito sul patrimonio del debitore comune, attraverso le procedure esecutive. Fanno eccezione le cosiddette “cause di prelazione”, e cioè quelle ipotesi, stabilite dal codice civile dalle leggi speciali a tutela di particolari situazioni o categorie di interessi, come, ad esempio, l’ipoteca o il privilegio del credito per stipendi.
Al di là di queste eccezioni, dunque, i creditori possono avviare una procedura esecutiva espropriativa e ottenere in maniera forzosa il pagamento del credito che vantano nei confronti del debitore.
In questo articolo, vedremo i seguenti punti:
- cosa sono le procedure esecutive immobiliari;
- i requisiti per intervenire in una procedura esecutiva immobiliare;
- come si fa un intervento di esecuzione immobiliare;
- quanto costa intervenire in una procedura esecutiva immobiliare.
Cosa sono le procedure esecutive immobiliari
Un debitore che non paga il proprio debito può essere sottoposto a una procedura esecutiva. In sintesi, i beni del debitore vengono venduti all’asta e i creditori intervenuti nel procedimento esecutivo possono dividersi il denaro ricavato dalla vendita.
Tale procedimento viene preceduto dalla notifica del cosiddetto “atto di precetto” con il quale viene effettuata una speciale richiesta di pagamento al debitore. Se il debitore non paga, viene fatta seguire la notifica dell’atto di pignoramento, con il quale si dà avvio alla esecuzione forzata immobiliare e con il quale i beni immobili vengono posti a disposizione del tribunale.
Successivamente, viene fatta la stima dei beni ad opera di un tecnico nominato dal tribunale allo scopo di determinarne il valore e viene nominato un professionista che provvederà ai vari tentativi di vendita (le aste). Inoltre, il professionista si occuperà anche di ripartire le spese e il ricavato della vendita a favore dei creditori, formando il cosiddetto “piano di riparto”
Intervenire in una procedura esecutiva immobiliare: i requisiti
Per poter partecipare a una procedura esecutiva immobiliare occorre, ovviamente, essere titolari di un diritto di credito, ovvero il diritto di poter pretendere una somma di denaro nei confronti di un altro soggetto. Il credito deve inoltre essere determinato nel suo ammontare.
Un altro requisito è quello di essere muniti di un titolo esecutivo, ovvero di un documento che attesti l’esistenza del credito che la persona è tenuta a pagare, l’indicazione del debitore e l’ammontare del credito. Ad esempio, possono costituire una prova dell’esistenza del credito la sentenza del giudice, un decreto ingiuntivo o altri provvedimenti giudiziali.
I creditori che non hanno ancora ottenuto un titolo esecutivo possono comunque intervenire nella procedura esecutiva immobiliare, ad esempio quelli che avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito risultante dalle scritture contabili.
Si tratta, dunque, di un procedimento piuttosto complesso, anche per le tante questioni e vicende che possono verificarsi al suo interno; ecco perché è fondamentale incaricare un avvocato iscritto all’albo affinché si occupi di raccogliere i documenti e preparare tutto quello che occorre per depositare l’intervento nella procedura esecutiva, oltre che adempiere a tutte le procedure burocratiche richieste dalle cancellerie dei Tribunali.
Chi invece interviene ad esecuzione già cominciata non ha necessità di notificare l’atto di precetto o di procedere ad un proprio pignoramento. A meno che non voglia sottoporre ad esecuzione immobiliare altri beni del debitore, che non erano stati pignorati dal creditore procedente.
Come si fa un intervento di esecuzione immobiliare
Le procedure esecutive espropriative sono state totalmente informatizzate in seguito all’entrata in vigore del processo civile telematico. Questo significa che, ora, per depositare un atto di intervento si dovranno rispettare non solo le norme del codice di procedura civile, ma anche le norme sulla formazione e la trasmissione telematica degli atti giudiziali.
L’atto di intervento deve essere indirizzato al giudice dell’esecuzione: deve contenere tutti i dati che permettono di individuare il creditore, la descrizione del diritto del credito e del titolo esecutivo, l’esistenza di un’eventuale causa di prelazione, ovvero l’indicazione del caso in cui il creditore abbia diritto di soddisfarsi sul denaro ricavato dalla vendita prima degli altri creditori, la domanda di partecipazione alla procedura e alla distribuzione delle somme che si ricaveranno dalle aste.
Al ricorso deve essere allegata la procura, cioè il documento che attesta che è stato incaricato un avvocato per la presentazione di tutti gli atti al giudice dell’esecuzione e la rappresentanza in giudizio alle varie udienze nel corso della procedura esecutiva.
Tutti questi atti devono essere allegati in uno dei formati ammessi dalle regole del processo civile telematico. Gli atti vanno poi inviati dall’avvocato incaricato all’ufficio del tribunale competente, tramite posta elettronica certificata. L’allegato andrà a formare quella che viene detta “busta telematica”, sottoposto a crittografia per la sicurezza dei dati e successivamente inserito in un fascicolo informatico liberamente consultabile dagli altri creditori, dal debitore, dal giudice dell’esecuzione, dal cancelliere e dagli eventuali ausiliari del tribunale.
Quanto costa intervenire in una procedura esecutiva immobiliare
Al creditore procedere, ovvero a colui che inizia l’esecuzione immobiliare, spetta il pagamento di un tributo che prende il nome di “contributo unificato”. Tale tributo sostituisce le marche da bollo che si pagavano sui singoli atti del giudizio. Il creditore che interviene successivamente, invece, non è tenuto al pagamento di tale tributo, tuttavia non è detto che non debba sostenere altri costi.
Infatti la procedura di esecuzione immobiliare coinvolge altre figure, oltre a quella del Giudice dell’esecuzione, per le quali potrebbero configurarsi dei costi posti a carico anche del creditore intervenuto.
Per prima cosa, la stima del valore degli immobili pignorati viene effettuata da un tecnico su incarico del giudice dell’esecuzione. L’attività professionale di questo ausiliario del giudice dovrà essere pagata. L’ammontare del compenso da versare a questo consulente tecnico viene stabilita dal giudice dell’esecuzione, il quale potrebbe decidere di far pagare parte del dovuto anche ai creditori intervenuti.
In altri casi, oltre al consulente tecnico viene nominato un custode giudiziario. Si tratta di un altro ausiliario del giudice dell’esecuzione che viene incaricato di procurare le chiavi di accesso agli immobili pignorati, o di provvedere alla loro amministrazione (ad esempio, nel caso di terreni agricoli o immobili affittati). Anche in questo caso, il compenso del giudice dell’esecuzione può essere stabilito anche a carico dei creditori intervenuti.
Infine, in molti casi per velocizzare gli adempimenti della procedura esecutiva immobiliare, il giudice dell’esecuzione può decidere di affidare l’esecuzione di parte della procedura esecutiva a un professionista esterno (avvocato, notaio o dottore commercialista). Anche in questo caso il compenso del professionista può essere posto a carico anche dei creditori intervenuti.