Portale di esecuzioni immobiliari, la pubblicità delle aste telematiche
Oggi chi intende acquistare casa ha la possibilità di reperire su internet tutti i dettagli sull’immobile e tutte le informazioni sulla procedura da seguire per aggiudicarselo all’asta. L’avvio sistematico delle aste telematiche immobiliari ha facilitato notevolmente l’accesso a questo tipo di acquisto da parte degli utenti, che ora possono partecipare a un’asta ovunque si trovano, in totale comodità. Il processo di digitalizzazione ha ricevuto un’ulteriore accelerazione grazie all’attivazione del Portale delle Vendite Pubbliche immobiliari, istituito dalla legge 132/2015 e gestito dal Ministero della Giustizia.
A tale proposito, sarà utile approfondire:
- Cos’è il portale delle vendite pubbliche immobiliari;
- Come avviene la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche;
- Il gestore della vendita telematica;
- Interazione tra il portale delle vendite pubbliche e i siti privati iscritti nell’elenco ministeriale;
- Come funziona un portale di esecuzioni immobiliari.
Cos’è il portale delle vendite pubbliche immobiliari
Il 10 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia che istituisce il Portale delle Vendite Pubbliche.
Con questo decreto viene sancita la completa digitalizzazione delle vendite immobiliari, che a partire dal 90° giorno rispetto alla data di pubblicazione di tale decreto in Gazzetta Ufficiale (ovvero a partire dal 10 aprile 2018) devono essere effettuate sistematicamente in modalità telematica sul Portale delle Vendite Pubbliche.
Ill Portale delle Vendite Pubbliche è un sito web istituito dal Ministero della Giustizia in cui avviene la pubblicazione di tutte le vendite dei beni derivanti dalle procedure esecutive e concorsuali, nonché dagli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista per legge.
Secondo quanto stabilito dall’art. 569, comma 4, c.p.c, con l’ordinanza di vendita il Giudice stabilisce che “il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche”.
Come avviene la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche
Con l’introduzione del Portale delle Vendite Pubbliche è quindi obbligatorio provvedere alla pubblicazione degli avvisi di vendita su tale Portale in sostituzione dell’affissione all’albo dell’ufficio giudiziario. La vendita di beni immobili e beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro deve comunque essere obbligatoriamente pubblicata in appositi siti internet di pubblicità autorizzati dal Ministero, almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o la data dell’incanto.
Ai fini di una corretta pubblicità non è sufficiente effettuare la pubblicazione unitamente sul portale delle vendite pubbliche, infatti la normativa impone almeno due forme di pubblicità “obbligatorie”: quella da effettuarsi sul Portale delle Vendite pubbliche e quella su almeno uno dei siti internet autorizzati dal Ministero della Giustizia in base al D.M. 31 ottobre 2006.
Il gestore della vendita telematica
Il Ministero della Giustizia con il Decreto Ministeriale n. 32/2015 aveva già dettato precise regole tecniche ed operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili in modalità telematica. In particolare, nell’art. 2 di tale decreto era stata inserita la figura del “gestore della vendita telematica”: un soggetto costituito in forma societaria in possesso di determinati requisiti per l’iscrizione nel “registro dei gestori della vendita telematica”, che mette a disposizione una piattaforma di vendita idonea alla gestione dell’asta con partecipazione telematica.
A fronte dell’attuazione delle disposizioni del DM n. 32/2015, vengono definiti precisi criteri di selezione e nomina dei gestori della vendita telematica in ambito esecutivo immobiliare. Viene stabilita la “rotazione ponderata degli incarichi” che sancisce la scelta di non affidare tutte le procedure di vendita ad un unico soggetto gestore. Con l’alternanza dei soggetti nominati, infatti, si intende garantire il rispetto dei principi di trasparenza e il buon andamento della vendita. La rotazione dovrà avvenire anche, e soprattutto, in modo ponderato, valutando ai fini della scelta non solo il requisito dell’iscrizione all’interno del registro dei gestori ministeriale, ma tenendo in debita considerazione anche ulteriori requisiti ai fini di una scelta ottimale, quali “il prezzo, l’esperienza maturata nel settore delle esecuzioni forzate, la qualità del servizio offerto, la tipologia di assistenza garantita ecc.”.
Interazione tra il portale delle vendite pubbliche e i siti privati iscritti nell’elenco ministeriale
La pubblicazione su un portale di esecuzioni immobiliari privato, iscritto nell’elenco ministeriale dei siti internet autorizzati alla pubblicazione delle aste telematiche, non viene svolta autonomamente rispetto alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. Infatti, il Portale delle Vendite Pubbliche trasmette automaticamente i dati dei lotti ai siti internet indicati in ordinanza per la pubblicità. Il portale privato prende in carico la richiesta e provvede a trasmettere l’url specifico della pagina in cui sarà presente l’inserzione al Portale delle Vendite Pubblico, che lo utilizzerà per favorire un agevole collegamento tra l’inserzione pubblicata sul Portale pubblico e quella presente sul portale privato. Il professionista che si occupa della vendita dovrà comunque continuare a trasmettere direttamente al portale privato incaricato della vendita ogni documento ufficiale disponibile. Sarà possibile infatti scaricare i documenti ufficiali della procedura unicamente sul portale iscritto nell’elenco ministeriale.
Se si rendono necessarie modifiche dell’inserzione già pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche (ad esempio per la sospensione, cancellazione o sostituzione del giudice), il soggetto incaricato della pubblicazione procede alla variazione e il Portale delle Vendite Pubbliche inoltra la richiesta di aggiornamento ai siti internet incaricati della pubblicità.
Come funziona un portale di esecuzioni immobiliari
Un portale di esecuzioni immobiliari, il cosiddetto gestore della vendita telematica, deve dunque essere necessariamente iscritto nell’apposito registro ministeriale per poter pubblicare aste telematiche immobiliari. E per garantire il corretto svolgimento della vendita deve mettere a disposizione un’apposita piattaforma di vendita online, che consente all’utente di partecipare alla vendita in modalità telematica. Allo stesso tempo la piattaforma permette al soggetto referente della vendita di verificare le offerte depositate e gestire e/o monitorare ogni fase dell’incanto.
I vantaggi offerti da Quimmo
Quimmo, con il proprio portale, è iscritto all’elenco ministeriale dei siti internet autorizzati alla pubblicità delle aste giudiziarie, ovvero gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali, e al Registro dei Gestori della Vendita telematica con P.D.G. del 29/09/2017 n° 6. Il portale è abilitato dal Ministero ad operare con il Portale delle Vendite Pubbliche e quindi può garantire lo svolgimento delle vendite secondo le modalità previste dal D.M. 32/2015.
Su Quimmo si svolgono ogni giorno aste di immobili provenienti da fallimenti, esecuzioni immobiliari e liquidazioni volontarie. È possibile trovare una vasta scelta di beni immobili per ogni esigenza d’uso, dall’abitativo al commerciale, passando per il ricettivo e il direzionale. La piattaforma è utilizzata da numerosi Tribunali sparsi su tutto il territorio nazionale.
Scegliere Quimmo significa affidarsi a un portale in grado di offrire grande esperienza e trasparenza, e soprattutto professionalità nella gestione dei cambiamenti organizzativi ed operativi intervenuti in seguito all’avvio sistematico delle aste telematiche immobiliari.